03 febbraio 2006

La Coop supermercati e' stata condannata per i falsi sacchetti biodegradabili a 31.000 euro di multa....

Shopper degradabili, Antitrust condanna Coop

30/01/2006 - 16:58
Accolto il ricorso presentato dal Movimento Difesa del Cittadino e Legambiente per l'ingannevolezza della pubblicità degli "Shopper Coop 100% degradabili". Secondo l'Autorità "il messaggio è idoneo a indurre i consumatori in errore in ordine alle caratteristiche di ecocompatibilità dei sacchetti".
Ammonta ad oltre 31mila euro la multa comminata dall'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato nei confronti della Coop Italia per aver indotto i consumatori in errore in ordine alle caratteristiche di ecocompatibilità degli "Shopper Coop degradabili al 100%". Nel mirino dell'Antitrust il messaggio pubblicitario della società diffuso sui quotidiani "La Repubblica" e "Corriere della Sera" il giorno 16 giugno 2005, diretto a promuovere il marchio Coop attraverso la presentazione dei nuovi sacchetti per la spesa di cui si enfatizzano le caratteristiche di ecocompatibilità.
L'indagine era stata avviata dall'
Autorità lo scorso luglio 2005 a seguito del ricorso da parte dell'associazione a tutela dei consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e di Legambiente. Entrambi contestavano sia la presunta nocività per l'ambiente e per l'uomo dell'additivo utilizzato per la produzione dei sacchetti, sia la possibile confusione ingenerata dal messaggio pubblicitario che, enfatizzando le caratteristiche di degradabilità, indurrebbe a credere che essi possano essere utilizzati per la raccolta differenziata dei rifiuti.
"100% degradabile". Così il messaggio pubblicitario descriveva il prodotto spiegando che "la plastica" costituente il sacchetto "contiene un additivo, l'EPI-TDPA, che miscelato con il Polietilene convenzionale la rende totalmente degradabile. Nel giro di tre anni si decompone, senza rilasciare sostanze dannose, a differenza dei sacchetti di Polietilene (PE) che restano nell'ambiente per secoli. (...) I sacchetti Coop sono ecologici, quindi, ma quando non servono più vanno comunque gettati nei rifiuti".
Nessuna ingannevolezza, secondo l'Autorità, per quanto riguarda l'idoneità del messaggio ad indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza necessarie per prodotti pericolosi per loro la salute. Secondo le risultanze istruttorie emerge infatti che l'additivo EPI-TDPA non è tossico ed il processo di trasformazione del PE con esso additivato non appare idoneo a rilasciare nell'ambiente sostanze definite tossiche dalla normativa europea.
Ingannevole invece il messaggio per quello che riguarda le caratteristiche di ecocompatibilità dei sacchetti pubblicizzate. Secondo l'Autorità l'utilizzo dell'espressione "100% degradabile" richiama nell'immaginario collettivo il concetto di biodegradabilità. In considerazione dell'utilizzo di questo claim e della "vantata utilità della natura, il messaggio, in quanto induce a ritenere che i sacchetti siano ecologicamente compatibili, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori".
"La definizione tecnica di biodegradabilità non è del tutto univoca - spiega l'Antitrust nella sentenza - Ad esempio, un materiale può essere biodegradabile in base agli standard ASTM (istituto di normazione tecnica nordamericano), ma non in base agli standard europei previsti dalla norma UNI EN 13432 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione)". Anche l'
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sottolinea, nel suo parere, che "la definizione di degradabilità data dalla Coop non trova alcun riscontro normativo".
Nella sentenza è inoltre evidenziato come "il messaggio ometta di indicare espressamente che il prodotto non è idoneo alla raccolta della spazzatura organica domestica, bensì unicamente alla raccolta dei rifiuti indifferenziati".

HC 2005 - redattore: SB fonte
www.helpconsumatori.it/

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