21 gennaio 2011

l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato blocca i falsi BioShoppers...

Vittoria Legambiente; pubblicita' ingannevole definirli bio se contengono Ecm
Gli shopper di plastica 'tradizionale' con l'aggiunta dell'additivo chimico ECM non posso essere pubblicizzati e venduti come biodegradabili e compostabili perché non rispettano le condizioni e i tempi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

E' quanto afferma l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dando ragione a Legambiente. Il 4 febbraio 2010 Legambiente aveva segnalato all'Autorità che si stavano diffondendo sacchetti in plastica che, grazie all'aggiunta dell'ECM Masterbatch Pellet, venivano presentati dall'azienda Italcom come biodegradabili e compostabili in modo del tutto ingannevole, inducendo in errore i Comuni italiani, gli esercizi commerciali e le catene della Grande distribuzione che si stavano adeguando all'entrata in vigore, il 1 gennaio 2011, del bando delle buste.
L'Autorità ha definito ingannevole la pubblicità di Italcom, Arcopolimeri e Ideal Plastik, vietandone l'ulteriore diffusione e prevedendo multe di 40mila euro per la prima azienda e 20mila per le altre due. "Siamo molto soddisfatti dell'esito di questo pronunciamento - commenta Stefano Ciafani, responsabile scientifico di Legambiente -. Continueremo a vigilare per evitare che il bando dei sacchetti di plastica tradizionale possa permettere ai furbi di fare affari ai danni dell'ambiente, ingannando amministrazioni e aziende che vogliono adeguarsi alla normativa vigente".
FRANCESCO FERRANTE (PD), BENE STOP FINTI ECO-SHOPPER: Bene lo stop dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sui finti eco-shopper. Lo afferma in una nota il senatore Francesco Ferrante, responsabile per il Pd delle politiche relative ai cambiamenti climatici in merito al parere dell'Authority che ha definito ingannevole la pubblicità di alcune aziende che presentavano gli shopper di plastica tradizionale con l'aggiunta dell' additivo chimico ECM come biodegradabili. Secondo Ferrante "viene sbarrata così da subito la strada ai furbetti del sacchetto, difendendo la messa al bando degli shopper tradizionali, una misura innovativa che porterà enormi vantaggi all'ambiente del nostro Paese".
"Evidentemente - prosegue il senatore - la vecchia industria inquinante, che non ha saputo o voluto adeguarsi alla misura introdotta con la legge finanziaria del 2007 che decise la messa al bando dei sacchetti prodotti col petrolio, ha cercato in qualche modo di aggirare una norma che coniuga il rispetto per l'ambiente all'innovazione" E conclude: "Grazie alla segnalazione di Legambiente e al tempestivo intervento dell'Authority le amministrazioni e i cittadini, che hanno dimostrato da subito di apprezzare molto la messa al bando degli shopper inquinanti, non verranno ingannati da chi intende spacciare come biodegradabili sacchetti che invece rischiano di non decomporsi prima di 200 anni".
Fonte Ansa.it

LEGGI LA SENTENZA:
BOLLETTINO N. 51 DEL 17 GENNAIO 2011
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PUBBLICITA' INGANNEVOLE E COMPARATIVA
PB385 - ITALCOM-ECM BIODEGRADABILI
Provvedimento n. 21942
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2010;
SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;
VISTO il Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 145, recante “Attuazione dell’articolo 14 della
direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole” (di
seguito, Decreto);
VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e
comparativa illecita”, adottato con delibera dell’Autorità del 15 novembre 2007, pubblicata nella
G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007, ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007 (di seguito,
Regolamento);
VISTO il proprio provvedimento del 26 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3,
del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per
particolari esigenze istruttorie;
VISTO, inoltre, il proprio provvedimento del 26 agosto 2010, con il quale, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento, è stato deliberato di affidare all’Istituto Superiore di Sanità – Dipartimento
Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, con sede in Roma, l’incarico di svolgere una
consulenza tecnica, in merito ai profili oggetto del procedimento, ed in particolare ai vanti
prestazionali riportati nei messaggi pubblicitari diffusi dai professionisti;
VISTI gli atti del procedimento;
I. LE PARTI
1. Italcom S.r.l. (di seguito Italcom), in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lettera e), del Decreto, società attiva nella commercializzazione di materie prime e
prodotti finiti, nonché di prodotti industriali e commerciali inerenti le materie plastiche ed i
prodotti chimici, petrolchimici e minerari. Nel 2009 ha realizzato un fatturato pari a circa 648.000
euro, con un utile pari a circa 9.600 euro.
2. Arcopolimeri S.r.l. (di seguito, Arcopolimeri) in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto, società attiva nella commercializzazione di materie
prime, ed in particolare di polimeri e tecnopolimeri delle maggiori case europee. È distributore
esclusivo nel Triveneto dell’additivo “ECM Masterbatch Pellet”. Nel 2009 ha realizzato un
fatturato pari a pari a 9,6 milioni di euro, con un utile pari a circa 285.000 euro.
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3. Ideal Plastik S.r.l., (di seguito, Ideal Plastik) in qualità di operatore pubblicitario, ai sensi
dell’art. 2, comma 1, lettera e), del Decreto, società attiva nella produzione e distribuzione di
sacchetti di plastica, acquistando materie prima direttamente dal produttore o rivenditore. Nel 2009
ha realizzato un fatturato pari a 6,8 milioni di euro, con un utile pari a circa 12.000 euro.
4. Novamont S.p.A., (di seguito, Novamon), società attiva nel settore dell’industria delle plastiche
biodegradabili o bioplastiche, in qualità di segnalante.
5. Legambiente, associazione senza scopo di lucro attiva in iniziative sociali in difesa
dell’ambiente, in qualità di segnalante.
II. I MESSAGGI PUBBLICITARI
6. Il presente procedimento concerne il messaggio pubblicitario diffuso dai tre suddetti operatori
pubblicitari nella loro qualità di professionisti, diffusi mediante: a) il sito internet di Italcom S.r.l.:
www.italcombiodegradabile.com; b) una circolare informativa inviata da Arcopolimeri S.r.l. a Etra
S.p.A. – Energia Territorio e Risorse Ambientali; c) due sacchetti di plastica per la spesa
commercializzati presso gli esercizi commerciali e la grande distribuzione, di cui uno riconducibile
a Ideal Plastick S.r.l..
I messaggi erano volti a promuovere l’utilizzo dell’additivo chimico ECM Masterbatch Pellet,
attraverso vanti relativi alla capacità dello stesso di rendere biodegradabili e compostabili svariate
materie plastiche tradizionali, nonché alla superiorità dello stesso rispetto al prodotto MaterBi
commercializzato dalla Novamont.
III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO
1) L’iter del procedimento
7. Sulla base delle segnalazioni, pervenute in data 9 marzo 2009 da Novamont e da parte di
Legambiente in data 4 febbraio 2010, e relative ai messaggi diffusi da Italcom, Arcopolimeri ed
Ideal Plastik, nonché sulla base delle informazioni acquisite d’ufficio, in data 9 giugno 2010, è
stato comunicato l’avvio del procedimento istruttorio PB385 alle parti per presunta violazione
degli artt. 2 e 3 del Decreto, in quanto i messaggi sarebbero idonei ad indurre in errore i soggetti ai
quali sono rivolti, attraverso informazioni non rispondenti al vero, o comunque estremamente
ambigue e confusorie - in relazione all’utilizzo dei concetti di “biodegradabilità” e
“compostabilità” nonché al richiamo alla normativa comunitaria e a una serie di disposizioni
tecniche - in ordine alle caratteristiche principali dell’additivo chimico pubblicizzato, e, per questo,
suscettibili di pregiudicare il loro comportamento economico ovvero di recare danno ad un
concorrente. I messaggi diffusi sul sito www.italcombiodegradabile.com e attraverso la lettera
informativa potrebbero, altresì, presentare profili di illiceità comparativa, ai sensi dell’art. 4 del
Decreto, con riferimento ai numerosi e insistenti richiami al prodotto della concorrente Novamont
denominato “MaterBi”.
8. Oltre agli elementi forniti in sede di segnalazione, Novamont ha fatto pervenire le sue memorie
in data 29 novembre 2010.
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Italcom ha fornito riscontro alle informazioni richieste in sede di avvio del procedimento in data
21 luglio 2010, producendo nel contempo una memoria difensiva. In data 29 novembre 2010,
Italcom ha prodotto la sua memoria conclusiva.
Ideal Plastik ha fornito riscontro alle informazioni richieste contestualmente all’avvio del
procedimento in data 22 giugno 2010 ed ha inviato una memoria in data 12 agosto 2010.
Arcopolimeri ha fornito riscontro alle informazioni richieste in data 13 luglio 2010, producendo
nel contempo una memoria difensiva.
9. Il 26 agosto 2010 l’Autorità ha richiesto all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) una consulenza
tecnica ai sensi dell’art. 13 del Regolamento volta a verificare:
1. le asserite caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità delle materie plastiche trattate con
l’additivo chimico ECM, in conformità alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e alle “certificazioni ASTM D 5338/98,
ASTM D 5209/91, ASTM D 5511, CEN 261085, ISO 14855”, richiamate nei messaggi in
contestazione, illustrando la tipologia e la valenza di tali disposizioni e delle normative UNI EN
13432 e UNI EN 14995;
2. la correttezza del raffronto operato tra i manufatti prodotti con l'additivo chimico ECM e le
bioplastiche “Mater-Bi®” con specifico riferimento alle caratteristiche elencate nella tabella
comparativa presente sul sito internet www.italcombiodegradabile.com (Biodegradazione; Riciclo;
Proprietà; Performance; Processo; Ambiente; Profitti) e nella circolare informativa inviata da
Arcopolimeri.
3. ogni altro elemento inerente le caratteristiche delle materie plastiche trattate con l’additivo
ECM, utile in relazione alla valutazione del contenuto dei messaggi pubblicitari oggetto del
procedimento istruttorio.
10. Sempre nell’adunanza del 26 agosto 2010, l’Autorità ha prorogato di deliberare al 26 dicembre
2010 il termine di conclusione del procedimento per esigenze istruttorie ai sensi dell’art. 7, comma
3, del Regolamento.
11. In data 25 ottobre 2010, l’ISS ha reso la relazione relativa alla consulenza richiesta1.
In data 27 ottobre 2010 i risultati della consulenza sono stati comunicati alle parti.
In data 8 novembre 2010, Novamont ha fatto pervenire le sue osservazioni in merito alla
consulenza dell’ISS.
In data 15 novembre sono pervenute le osservazioni di Italcom in merito alla consulenza dell’ISS.
12. In data 17 novembre 2010 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase
istruttoria ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento.
2) Le evidenze acquisite
a) I prodotti in esame
13. Il marchio “Mater-Bi®” di proprietà di Novamont, individua una famiglia di materiali
bioplastici utilizzati per la realizzazione, su scala industriale, di numerosi prodotti, tra cui, a titolo
esemplificativo, articoli per la ristorazione (piatti, bicchieri, posate, ecc.), sacchi e sacchetti per la
spesa e per la raccolta differenziata dei rifiuti organici, imballaggi alimentari, articoli di cartoleria
(penne, cartucce e righelli, ecc.), biofillers per pneumatici, giocattoli, ecc.. Il Mater-Bi utilizza
1 Doc. n. 45.
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materie prime rinnovabili di origine agricola (in particolare amido) in combinazione con polimeri
biodegradabili. Gli articoli fabbricati con il Mater-Bi ritornano alla terra attraverso processi di
biodegradazione o compostaggio in tempi rapidi, senza rilasciare sostanze inquinanti.
14. “ECM Masterbatch PelletTM” (di seguito, anche ECM) è un additivo chimico, prodotto dalla
società americana ECM BioFilms, Inc. con sede in Painesville – Ohio (USA), e commercializzato
in Italia da Italcom, utilizzato nel trattamento di materie plastiche tradizionali tra cui, in
particolare, i film plastici utilizzati per la produzione di imballaggi e di sacchi per la raccolta dei
rifiuti organici. Italcom è distributore esclusivo per l'Italia e San Marino del suddetto additivo.
b) I messaggi pubblicitari
15. I messaggi oggetto del procedimento sono i seguenti.
i) Il messaggio di Italcom
16. Il sito internet www.italcombiodegradabile.com è costituito da molteplici pagine web, legate
tra di loro tramite link ipertestuali, dove vengono ampiamente illustrate le caratteristiche di
biodegradabilità delle plastiche trattate con l’additivo ECM.
17. In particolare, sulla home page del sito al di sotto del logo "Italcom Biodegradabile" e dei
titoli: “Home”, “Prodotto”, “Normative”, “News”, “Partner”, “Link” e “Contatti”, è posta una
sintetica presentazione: “Nel corso degli ultimi 25 anni, i materiali plastici hanno guadagnato un
uso molto diffuso […] La plastica offre una serie di vantaggi […] anche molti svantaggi, uno dei
più grandi è che la plastica non si decompone nell’ambiente, essendo materiali resistenti alla
biodegradazione. […]”.
18. Attraverso i link posti sulla home page “Approccio” e “Prodotto” si accede ad una seconda
pagina web dove accanto ai titoli: “Descrizione”, “Presentazione”, “Test”, “Requisiti”, “Report su
ECM”, “Valutazione ecologica” e “Download”, che costituiscono a loro volta link ipertestuali a
successive pagine web, è posta la seguente indicazione : “La “Microtech Research, Inc.” ha
sviluppato un metodo alternativo per creare materie plastiche biodegradabili. Questo metodo
richiede una combinazione di materiali chimici organici ed inorganici in cui vi è mescolata una
formula molto precisa e inglobata in un masterbatch pellet reactor-grade. Quando questo pellet
viene miscelato con qualunque resina di polietilene o polipropilene, la plastica che ne risulta sarà
biodegradabile. La biodegradazione della plastica trattata con il metodo ECM avviene attraverso
percorsi aerobici (in presenza di ossigeno) o anaerobici (in assenza di ossigeno). […]”.
19. La sottosezione “Presentazione”, intitolata ”ITALCOM S.r.l. Distributore esclusivo ECM
MasterBatch Pellets ECM Masterbatch Pellets- – Additivi per la Produzione di Packaging e
Prodotti Biodegradabili” è costituita da 33 diapositive che contengono indicazioni del tipo:
“L’additivo ECM fa sì che Packaging e prodotti plastici siano completamente biodegradabili”;
“Le tattiche di alcune aziende ed organizzazioni concorrenti sono quelle di predisporre strutture di
compostaggio industriali e municipali […] confondere, di proposito, il concetto di compostaggio
in condizioni municipali o industriali (ASTM D 6400 e EN13432) come concetto generico di
«compostabilità» e «biodegradabilità»”; “Se un prodotto plastico contiene almeno l’1% di
additivo ECM, rispetto al peso, l’intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile”;
“Dove possono verificarsi queste condizioni? - compostaggio domestico (aerobico e anaerobico) -
compostaggio commerciale (sia aerobico che anaerobico) Interramenti – Sepolto o in contatto con
la terra”, “l'additivo ECM è conforme alle seguenti certificazioni: ASTM D 5338/98, ASTM D
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5209/91, ASTM D 5511, CEN 261085, ISO 14855 […] alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”. Le medesime affermazioni
sono contenute nella pagina web cui si accede tramite il link “Requisiti”.
20. Dalla home page del sito, attraverso il link, posto nella parte destra della pagina: “Tabella
comparativa ECM Masterbatch vs Oxo-Degrader vs Bioplastics” si accede ad una tabella dove, al
di sotto del titolo: “Perché i vostri manufatti plastici prodotti con l'ECM MasterBatch Pellets™ si
trovano al di sopra delle alternative?”, vengono poste a confronto le caratteristiche
(Biodegradazione; Riciclo; Proprietà; Performance; Processo; Ambiente; Profitti) dei manufatti
plastici prodotti con l'additivo ECM, quelle delle plastiche c.d. oxo-degrader e quelle delle
bioplastiche; per ogni singola voce all’interno delle suddette caratteristiche, e per ogni colonna
(ECM, Oxo-degrader, Bioplastics) è contenuta la risposta “vero” o “falso”. Tra le bioplastiche, la
tabella identifica in modo esplicito i materiali bioplastici Mater-Bi, prodotti e commercializzati da
Novamont.
21. Nella sezione “Normative” alla voce “Valenza Legale”, è inoltre disponibile per il download un
“Chiarimento Legale” – accessibile direttamente anche dalla home page del sito attraverso il link
in evidenza “Gli imballaggi alla luce della vigente normativa: Problematiche Interpretative ed
Applicative”, contenente “utili chiarimenti che portano a conclusioni determinanti relazionate al
settore degli imballaggi e rifiuti di imballaggio”. Nella stessa sezione del sito, vengono pubblicati
due bandi di gara, indetti da Latina Ambiente S.p.A. e ASM Terni S.p.A., per la fornitura di sacchi
per la raccolta dei rifiuti, specificando anche doversi trattare di “sacchi in polietilene e mater-bi” e
“sacchi in mater-bi”; nella stessa pagina, sono poi riportate le rettifiche ai suddetti bandi, dove è
specificato rispettivamente “si precisa che non costituisce pregiudizio alla partecipazione alla
gara il fatto che il sacco per la raccolta della frazione umida non sia caratterizzato dal marchio
Mater-bi e la cui compostabilità o biodegradabilità sia determinata da norme similari e/o
equivalenti alla norma UNI EN 13432” e “la definizione, indicata nel Capitolato Speciale di
Appalto, di contenitori in Mater-bi non è pertanto da identificarsi con il marchio di una ditta
costruttrice, ma bensì con la scelta tecnica di un sacchetto realizzato in materiale
biodegradabile”.
Il messaggio in questione risulta tuttora in diffusione, alla data del 3 dicembre 2010.
ii) Il messaggio di Arcopolimeri
22. La comunicazione informativa oggetto di contestazione è scritta in forma di lettera “Buon
giorno, mi presento sono […] ora dipendente di Arcopolimeri S.r.l.” e risulta inviata nell’anno
2009 alla società Etra S.p.A. – Energia Territorio e Risorse Ambientali.
Nella comunicazione si afferma che “il Mater-Bi […] presenta molti punti deboli, la resistenza
meccanica, il fatto che si degrada solo in impianti di compostaggio ad alte temperature e non
degrada completamente […] Negli USA invece è stato scoperto un materiale BIODEGRADABILE
pienamente conforme alla Direttiva Europea CE 94/62 sugli imballaggi e rifiuti
d'imballaggio chiamato ECM MASTERBATCH PELLET, questo non è altro che un additivo che
aggiunto in quantità minima "1%" a PE, PP, PS, PVC, PET, rende i particolari finiti BIODEGRADABILI
al 100% anche a basse temperature (compost domestico), una volta venuti a
contatto con dei materiali già in fase di degrado. Questo non ha bisogno di impianti di compost
per degradare anzi il prodotto finito può biodegradare in ambienti aerobici e/o anaerobici senza
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alcun problema. Il Mater-Bi non ha queste prerogative. Questo materiale è distribuito in Italia
dalla Italcom S.r.l., nel territorio del Triveneto da Arcopolimeri S.r.l.”.
iii) Il messaggio di Ideal Plastik
23. Uno dei due sacchetti di plastica in esame risulta acquistato presso il supermercato Issimo S.r.l.
di Sorrento, in data 7 maggio 2009, e reca le seguenti scritte: “ECM Biodegradabile – 100%
biodegradabile – 100% compostabile – Conforme alla Direttiva CE/94/62 - Ideal Plastik …un
mondo di shoppers Corso Italia 166 80010 Villaricca (NA) … un mondo di shoppers”. In base a
tale indicazione, la produzione e commercializzazione di tale sacchetto presso gli esercizi
commerciali appare riconducibile alla società Ideal Plastik, attiva nel settore della produzione di
shoppers.
Oggetto del procedimento è anche un secondo sacchetto di plastica per la spesa, diffuso nel corso
del 2009, che reca le seguenti indicazioni: “Bio Bags Sacchetto biodegradabile ECM
Biodegradabile Questo sacchetto è prodotto con additivo ECM Biodegradabile Compost
Conforme alla Direttiva CE/94/62 del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio – SISA i supermercati italiani”.
c) La normativa rilevante
24. I requisiti di biodegradabilità e compostabilità di imballaggi e rifiuti di imballaggio sono
disciplinati a livello comunitario e nazionale:
a) dalla Direttiva CE 94/62 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio;
b) dal Decreto Legislativo n. 152/2006, recante norme in materia ambientale (“Codice
dell'ambiente”);
c) dalla norma europea armonizzata EN 13432 e dal suo equivalente italiano UNI EN 13432;
d) dalla norma europea EN 14995 e dal suo equivalente italiano UNI EN 14995.
25. La Direttiva CE/94/62 definisce standard per minimizzare l'impatto degli imballaggi e dei
rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare barriere sul libero commercio e distorsioni nella
competizione, definendo a tal fine i requisiti essenziali che regolano la composizione, la
riutilizzabilità e la recuperabilità degli imballaggi.
La definizione dei requisiti essenziali di biodegradabilità e compostabilità degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio viene demandata dagli artt. 9 e 10 della Direttiva “alle pertinenti norme
armonizzate” europee e nazionali.
In ogni caso, l'allegato II alla Direttiva, con riguardo ai "requisiti essenziali concernenti la
composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli
imballaggi", prevede al paragrafo 3, lettera c), che “i rifiuti di imballaggio trattati per produrre
compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta
separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono introdotti”.2
2 Il compostaggio viene utilizzato per la trasformazione in compost di scarti organici, come, ad esempio, la cosiddetta
frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Il compostaggio industriale avviene attraverso processi industriali che permettono di
lavorare grosse quantità (a partire da 20.000 ton./anno) e di accelerare il processo (5-6 mesi per ottenere il compost maturo)
e permette un controllo ottimale delle condizioni di processo (umidità, ossigenazione, temperatura, ecc.) e la presenza di
eventuali inquinanti nella materia prima (ad esempio, residui di metalli pesanti e inerti vari) o microrganismi patogeni per
l'agricoltura viene eliminata rispettivamente tramite trattamenti di ulteriore separazione meccanica e trattamenti biologici. Il
compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la frazione organica dei rifiuti solidi urbani, talora
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26. La Direttiva CE/94/62 è stata originariamente recepita nell'ordinamento italiano con il Decreto
Legislativo. n. 22/1997, successivamente abrogato e sostituito dal Decreto Legislativo. n.
152/2006 o Codice dell'ambiente. Quest'ultimo disciplina la materia dei rifiuti di imballaggio al
Titolo II della Parte IV (artt. 217-226). In particolare, l'art. 218 del Codice dell'ambiente definisce
il riciclaggio organico come “il trattamento aerobico (compostaggio) o anaerobico
(biometanazione), ad opera di microrganismi e in condizioni controllate, delle parti
biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
biogas con recupero energetico, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere
considerato una forma di riciclaggio organico”.
L'art. 226 del Codice dell'ambiente prevede, al comma 3, che “possono essere commercializzati
solo imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato europeo normalizzazione in
conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994”.
L'allegato F alla Parte IV del Codice dell'ambiente prevede poi, tra l'altro, che “i rifiuti di
imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo
da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono
introdotti”.
27. La norma europea EN 13432 “Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e
biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli
imballaggi” è stata fissata dal Comitato europeo di normazione ("CEN") in conformità ai requisiti
essenziali stabiliti dalla Direttiva CE/94/62 e definisce le caratteristiche che un materiale deve
possedere per poter essere definito "compostabile". La norma è stata adottata in Italia dall'Ente
Nazionale Italiano di Unificazione (“UNI”) con la denominazione UNI EN 13432.
Secondo la norma EN 13432, le caratteristiche che un materiale compostabile deve possedere sono
le seguenti:
– biodegradabilità, ossia la conversione metabolica del materiale compostabile in anidride
carbonica. Questa proprietà è misurata con un metodo di prova standard: EN 14046 (anche
pubblicato come ISO 14855 “Biodegradabilità in condizioni di compostaggio controllato”). Il
livello di accettazione è pari al 90% da raggiungere in meno di sei mesi;
– disintegrabilità, cioè la frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale (assenza di
contaminazione visiva), misurata con una prova di compostaggio su scala pilota (EN 14045).
Campioni del materiale di prova sono compostati insieme con rifiuti organici per tre mesi. Alla
fine il compost viene vagliato con un setaccio avente fori del diametro di 2 mm. La massa dei
residui del materiale di prova con dimensioni > 2 mm deve essere inferiore al 10% della massa
iniziale. Il superamento del test di disintegrabilità è condizione necessaria (ma non sufficiente) per
la dichiarazione di compostabilità di una plastica: se una plastica non si disintegra nelle condizioni
previste dalla norma non è sicuramente compostabile;
– assenza di effetti negativi sul processo di compostaggio, verificata con una prova di
compostaggio su scala pilota;
– bassi livelli di metalli pesanti (al di sotto di valori massimi predefiniti) e assenza di effetti
negativi sulla qualità del compost (esempio: riduzione del valore agronomico e presenza di effetti
mediante l’utilizzo di una compostiera o composter, un contenitore atto a favorire l'ossigenazione e a conservare il calore
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ecotossicologici sulla crescita delle piante). Una prova di crescita di piante (test OECD 208
modificato) è eseguita su campioni di compost ove è avvenuta la degradazione del materiale di
prova. Non si deve evidenziare alcuna differenza con un compost di controllo.3
La norma EN 13432 è una norma armonizzata, riportata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee, che pertanto fornisce presunzione di conformità, ai sensi dell'art. 9 della Direttiva
CE/94/62, con i requisiti essenziali ivi definiti.
28. Recentemente, alla norma EN 13432 si è aggiunta la norma europea EN 14995 "Materie
plastiche – Valutazione della compostabilità – Schema di prova e specificazioni". Questa norma
specifica i requisiti e le procedure per la determinazione della recuperabilità organica e
compostabilità dei materiali plastici diversi dagli imballaggi per i quali viene fatto specifico
rimando alla EN 13432.
La norma europea EN 14995 definisce caratteristiche (biodegradabilità, disintegrazione durante il
trattamento biologico, effetti sul processo di trattamento biologico, effetti sulla qualità del
compost) del tutto identiche a quelle fissate dalla norma EN 13432. La norma è stata adottata in
Italia con la denominazione UNI EN 14995.
d) la consulenza tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità
29. Nella sua consulenza tecnica su incarico dell’Autorità4, l’ISS ha evidenziato che la Decisione
della Commissione Europea 2001/524/CE del 28 giugno 2001, relativa alla pubblicazione dei
riferimenti di alcune norme tecniche EN tra le quali la EN 13432/2000 (“Requisiti per imballaggi
recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione-schema di prova e criteri di valutazione
per l'accettazione finale degli imballaggi”), nell'ambito dell'attuazione della Direttiva Europea
94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, recita -alla nota 3- che "se un imballaggio viene
fabbricato per un determinato prodotto, nel rispetto di una norma armonizzata, il cui riferimento è
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, si presume che esso soddisfi tutti i
requisiti essenziali definiti dalla Direttiva Europea 94/62/CE, oggetto della norma armonizzata";
nello specifico, la nota 13 della medesima Decisione 2001/524/CE riporta che la norma
armonizzata EN 13432 "paia soddisfare pienamente i requisiti essenziali della Direttiva Europea
94/62/CE come indicato nell'allegato II, punto 3, lettere c) e d)" per quanto attiene gli imballaggi
recuperabili sotto forma di compost e gli imballaggi biodegradabili, rispettivamente.
Ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 -
che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione - viene definita “norma”
“una specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto ad attività normativa, per
applicazione ripetuta o continua, la cui osservazione non sia obbligatoria”5, ma riveste carattere
puramente volontario, e che appartiene ad una categoria specifica qualora venga messa a
disposizione del pubblico previa adozione da parte di un un'organizzazione internazionale di
durante l'inverno. Con il compostaggio domestico generalmente si ottiene un compost maturo dopo 8-10 mesi.
3 Altri parametri chimico-fisici che non devono cambiare dopo la degradazione del materiale in studio sono: pH; contenuto
salino; solidi volatili; N; P; Mg; K. Ciascuno di questi elementi è necessario per la definizione della compostabilità ma, da
solo, non è sufficiente. Ad esempio, un materiale biodegradabile non è necessariamente compostabile perché deve anche
disintegrarsi durante un ciclo di compostaggio. D'altra parte, un materiale che si frantuma durante un ciclo di compostaggio
in pezzi microscopici che non sono però poi totalmente biodegradabili non è compostabile.
4 Doc. n. 45.
5 E che appartenga ad una delle categorie “norma internazionale”, “norma europea”, “norma nazionale”.
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normalizzazione (ISO); di un organismo europeo di normalizzazione (CEN); di un organismo
nazionale di normalizzazione (in Italia UNI). La corretta applicazione delle norme tecniche
armonizzate costituisce "presunzione di conformità" al rispetto dei requisiti essenziali delle
rispettive Direttive CE, in genere.
30. Quindi, per un produttore, rispettare una norma armonizzata per la fabbricazione di un
determinato prodotto significa godere della presunzione di conformità ai requisiti essenziali di
sicurezza previsti dalla Direttiva ma, in quanto norma volontaria, il produttore può applicare
qualsiasi altra norma o addirittura una sua specifica interna per produrre un prodotto; tuttavia egli è
tenuto a dimostrarne e dichiararne la conformità ai requisiti essenziali stabiliti nelle direttive
comunitarie di riferimento.
A tal proposito la Direttiva 94/62/CE alla lettera c) dell'allegato II definisce che “i rifiuti di
imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo
da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono
introdotti”. Sempre nel suddetto allegato alla lettera d), viene definito che “i rifiuti di imballaggio
biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione, fisica, chimica,
termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per
decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua”.
31. L’ISS sottolinea che il termine “biodegradabilità” è oggi molto diffuso anche per i problemi di
natura ambientale della società, tuttavia la problematica relativa ai concetti di biodegradabilità, di
“sufficiente biodegradabilità” e anche di “compostabilità” relativamente alle materie plastiche, alle
materie plastiche additivate e ai biopolimeri non è priva di complessità, in termini semantici e di
estensioni temporali.
In senso lato, la biodegradabilità è una qualità intrinseca di alcuni materiali, per la quale essi si
trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare in ragione di un processo naturale di
decomposizione organica, in quanto è la natura stessa a essere protagonista di questo processo.
Una sostanza, infatti, si “biodegrada” nel momento in cui comincia quella azione di
decomposizione, propria delle sostanze organiche, per mezzo dei microrganismi presenti in natura
atti a quest'attività in qualsiasi condizione tale sostanza si venga a trovare.
Questo è il processo biologico che subiscono, quindi, tutte le sostanze organiche presenti in natura
con un tempo non determinato, nel senso che l'arco temporale della biodegradazione è strettamente
connesso a fattori quali temperatura, umidità, ossigenazione, concentrazione e tipologia di
microrganismi, che la sostanza incontra nel suo iter di biodegradazione con differenti esiti: in
presenza di ossigeno si ottiene, infatti, biossido di carbonio, acqua e biomassa mentre in sua
assenza si ottiene biossido di carbonio, metano e biomassa.
32. La possibilità di “controllare” artificialmente tali parametri, mantenendoli per esempio
costanti, permette di aumentare artificialmente la resa della biodegradazione, intesa nel senso della
velocità della decomposizione. Questa “condizione” può essere definita “compostabilità”, ovvero
la possibilità di aumentare la velocità della degradazione biologica in regime di condizioni
controllate che possono ottenersi, ovviamente, in apposite strutture destinate a tale funzione.
33. Per pervenire ad una definizione di biodegradabilità e compostabilità, l’ISS osserva che gli
standard di riferimento che consentono di definire una materia plastica come biodegradabile e/o
compostabile sono determinati dalla norma tecnica UNI EN 13432, relativa ai soli imballaggi,
dalla UNI EN 14955 relativa alle materie plastiche, che riguarda la “valutazione della
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compostabilità-schema di prova e specificazioni”, dalla ISO 17088 “Specification for compostable
plastics”. I tre standard citati sono equivalenti dal punto di vista del contenuto tecnico.
34. La norma UNI EN 13432 nasce da un mandato specifico della Commissione Europea al CEN
nell'ambito della Direttiva 94/62/CE sugli imballaggi emanata “al fine di ridurre l'impatto degli
imballaggi e dei rifiuti da imballaggio sull'ambiente e per evitare ostacoli agli scambi o
distorsioni della concorrenza è necessario definire i requisiti essenziali attinenti alla composizione
e alla natura riutilizzabile, recuperabile e riciclabile degli imballaggi”.
La suddetta norma è stata pubblicata dal CEN nel settembre 2000 ed è divenuta norma europea
armonizzata nel 2001; quindi è essa che stabilisce i “requisiti per imballaggi recuperabili mediante
compostaggio e biodegradazione”, fissando gli schemi di prova e i criteri di valutazione per
l'accettazione finale degli imballaggi.
Lo standard UNI EN 13432 è stato, pertanto, elaborato per definire i materiali compatibili con il
compostaggio industriale; il compostaggio domestico è infatti un processo ben differente in quanto
le sue condizioni sono significativamente diverse rispetto a quelle di un processo
municipale/industriale.
In sintesi, per rispettare le condizioni di cui alla norma UNI EN 13432, un imballaggio deve
contenere materiali inorganici in misura non superiore al 50%, non superare una certa quantità di
metalli pesanti, deve essere biodegradabile6, deve disintegrarsi7, non deve influenzare
negativamente la qualità finale del compost. La biodegradabilità, tuttavia, è una condizione
necessaria, ma non sufficiente, per dimostrare la compostabilità. In realtà il termine compostabile
dovrebbe essere applicato al prodotto finale nel suo insieme (e non al solo additivo), perché è
questo che viene effettivamente introdotto negli impianti di compostaggio.
35. Un prodotto compostabile è quello che risulta compatibile con il processo di compostaggio che
è un processo industriale di biodegradazione accelerata dei rifiuti organici solidi da raccolta
differenziata, con la produzione di un substrato stabilizzato, ovvero il compost, utilizzato come
ammendante per il suolo nel settore agricolo e florovivaistico.
La compostabilità significa che il prodotto si biodegrada, non rilascia sostanze tossiche nel
compost e non ha effetti negativi sul processo stesso.
La biodegradabilità, la disintegrazione durante il trattamento biologico, l'assenza di effetti negativi
sul processo di compostaggio e sulla qualità del compost risultante sono, pertanto, le caratteristiche
fondamentali perché un materiale plastico possa essere ritenuto, quindi, a tutti gli effetti
compostabile.
36. Tuttavia, una plastica biodegradabile può risultare non compostabile per i seguenti motivi:
natura e struttura della catena polimerica e relativo spessore e la disintegrazione deve essere
abbastanza veloce. Infatti se il manufatto è troppo spesso, non riesce a disintegrarsi in tempi
compatibili con il processo di compostaggio ed è quindi un oggetto contaminante del compost
finale.
37. Occorre, quindi, effettuare una netta distinzione tra le definizioni “biodegradabile”,
“compostabile”, “compostabile in strutture di trattamento aerobico municipali o industriali”.
6 Ovvero per almeno il 90% della sua massa deve scomporsi in anidride carbonica, acqua e massa cellulare in un tempo
massimo di 6 mesi.
7 Ovvero per almeno il 90% della sua massa deve frammentarsi in particelle non più grandi di 2 mm, al massimo dopo 12
settimane in condizione di compostaggio.
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In particolare per “plastica biodegradabile” si deve intendere un tipo di materiale che si
biodegrada ovunque come un qualsiasi materiale organico naturale; per “plastica compostabile” si
deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada un pò più velocemente e in condizioni
controllate, ma senza l'impiego di alte temperature; per “compostabile in strutture di trattamento
aerobico municipali o industriali” si deve intendere un tipo di materiale che si biodegrada molto
velocemente in condizioni specifiche e in strutture atte ad aumentare la velocità della
degradazione.
38. L’ISS sottolinea poi che la biodegradazione delle plastiche risulta essere utile quando la
velocità di smaltimento mediante biodegradazione è sufficientemente veloce e risulta
corrispondente alla velocità di generazione dei rifiuti plastici. Una bassa velocità di
biodegradazione rispetto alla corrispondente velocità di produzione dei rifiuti plastici comporta
l'accumulo degli stessi e rende la biodegradazione inutile da un punto di vista sociale.
Per questo motivo, eventuali dichiarazioni di biodegradabilità associate a manufatti plastici devono
fare riferimento a standard che definiscano il termine, le condizioni e anche i tempi, all'interno di
un contesto di recupero del rifiuto plastico. In mancanza di standard, il concetto di biodegradabilità
non soltanto è aleatorio, ma fondamentalmente fuorviante. Un prodotto detto “biodegradabile”,
sulla base di considerazioni non condivise e non operative dal punto di vista del recupero dei
rifiuti, può essere fuorviante perché induce a far credere che i prodotti “biodegradabili” siano
positivi per l'ambiente, quando tale caratteristica non è risulta in realtà provata e per quanto sia
generalmente condiviso che la biodegradabilità è una qualità dei materiali per la quale essi si
trasformano in anidride carbonica, acqua e biomassa cellulare, in ragione di un processo naturale
di decomposizione organica.
La definizione tecnica di biodegradabilità non è del tutto univoca. Ad esempio, a parità di arco
temporale (sei mesi) un materiale può essere biodegradabile in base agli standard ASTM- ad opera
quindi dell' Istituto di Normazione Tecnica Nord Americano - (per i quali il livello di
biodegradabilità ritenuto accettabile è pari al 60% della massa), ma non esserlo in base agli
standard europei di cui alla norma UNI EN 13432 (livello di accettabilità pari al 90% ), che
appaiono differire per i diversi livelli di accettabilità dei risultati, pur raggiunti con analoghi criteri
e standard.
39. Nel merito del caso sottoposto all’attenzione dell’Autorità, ed alla luce della documentazione
fornita all’Istituto, l’ISS ha osservato che le materie plastiche in questione, additivate con ECM,
sono soggette a biodegradazione. Tuttavia, come dichiarato dal produttore stesso8 “il concetto di
base è che la biodegradabilità è un processo naturale che si verifica in tutto il mondo ma a varie
velocità dovute a varie condizioni. Le materie plastiche con l' additivo ECM si comportano come
ramoscelli o tronchi d'albero”. Per questo il produttore stesso non garantisce nessun tempo
effettivo, in quanto il tempo di biodegradazione dipende dagli stessi fattori da cui dipende la
biodegradabilità del legno e di molti altri materiali organici presenti sulla terra, ma afferma che la
cornice temporale per la totale biodegradabilità si estende tra i nove mesi e i cinque anni. In
specifiche condizioni di compostaggio dove vengono utilizzati spray acceleranti, il produttore
dichiara che alcuni clienti hanno segnalato la biodegradabilità in appena un paio di mesi. Inoltre
dichiara che, in riferimento alle più usuali e commerciali condizioni di compostaggio che usano
8 Allegato I- Presentazione -Aspettativa di vita dei prodotti realizzati con ECM MasterBatch Pellets.
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processi ad alte temperature, il tempo medio di biodegradabilità dei manufatti additivati con ECM
è di circa un anno.
40. Infatti dai documenti allegati relativi alle prove sperimentali sull'accertamento esclusivo della
biodegradabilità, in termini di produzione di biossido di carbonio in relazione alla sostanza
standard di riferimento (cellulosa AVICEL), commissionate nel 2008 dalla Italcom S.a.s. alla
SSCCP e alla CSI sui vari manufatti plastici additivati con l'1% di ECM, emergono percentuali
differenti di biodegradazione, nei tempi richiesti dagli schemi di prova della norma ISO 14855
utilizzata, norma che descrive esclusivamente la metodologia per la misurazione della
biodegradabilità senza entrare nel merito della "qualità della biodegradabilità".
A seconda della tipologia del manufatto le percentuali medie di biodegradazione ottenute dopo 90
giorni risultavano, in sintesi, essere le seguenti: il manufatto "film arancione" in polipropilene del
4,8%, il manufatto "filo" in polivinilcloruro del 50,09%, la "bottiglia" in polietilenterftalato del
4,95% (come certificato dalla SSCCP); gli shopper in polietilene degradano del 3,9%; i contenitori
di poliestere del 5,1% e il solo additivo ECM del 74% (come certificato nei rapporti di prova
elaborati dalla CSI) con commento conclusivo che “l'aggiunta dell'additivo ECM ai manufatti
sembra apportare un effetto positivo sulla biodegradabilità”.
Inoltre, sempre relativamente alla sola valutazione della biodegradabilità, commissionata nel
marzo 2000 alla O.W.S. Inc dalla ECM BioFilms Inc per quanto riguarda il manufatto denominato
“40-gal trash bags” e misurata sempre tramite produzione di CO2 secondo il Test ASTM
D5338/98 utilizzato (equivalente alla norma CEN 261085 e alla ISO 14855), la percentuale risulta
pari al 5,2% dopo 45 giorni senza valutazioni aggiuntive relative alla rottura fisica del campione in
analisi.
41. Dall'attività sperimentale commissionata nel dicembre 2007 dalla ITALCOM all'Università
Federico II di Napoli, e condotta nel 2008 per la verifica della conformità alla Direttiva 94/62/CE
degli shopper contenenti l'1% di ECM in termini di biodegradabilità, proprietà termiche e
meccaniche nonché in termini di riciclabilità degli stessi, la stessa Università, nelle relazioni
tecniche prodotte, conclude che detti manufatti risultano conformi alla sopracitata Direttiva.
Tuttavia, se la relazione relativa alla parte delle proprietà meccaniche e alla possibile riciclabilità
dei manufatti, è corredata di grafici tecnici e se ne può verificare il dato analitico, per quanto
attiene la biodegradabilità eseguita in accordo con il protocollo ISO 14855, non ci sono dati e
tempi specificati e verificabili.9
42. La prova di disintegrazione degli shopper additivati con ECM è stata condotta esclusivamente
dal Consorzio Italiano Compostatori (CIC) presso l'Impianto Tecnogarden-Vimercate (MI) nel
periodo ottobre 2008-gennaio 2009 e riportata nell'allegato 8 della documentazione agli atti. L’ISS
osserva che tale allegato si compone di parti in fotocopia di pessima qualità, non risulta del tutto
comprensibile nel suo contenuto, è privo di firma in calce e non ne risulta chiara la committenza.
La disintegrabilità intesa come frammentazione e perdita di visibilità nel compost finale deve
essere misurata con una prova di compostaggio su scala pilota, secondo la norma EN 14045,
9 Inoltre, dalla richiesta di preventivo fatta da Italcom al Politecnico di Milano e alla della Chelab relativamente alla
possibilità di esecuzione dei test ASTM D 5511 e ASTM D 5209 (per quanto attiene la biodegradabilità in condizioni
anaerobiche e aerobiche con fanghi di depurazione, rispettivamente), risulta che entrambi gli enti rispondono di non
espletare i test delle norme richieste, ma la Chelab propone di poter eseguire la biodegradabilità in conformità alla norma
ISO 14855 e che può eseguire, inoltre, altre analisi previste dalla EN 13432 relativamente a "determinazione di residui
volatili", di "metalli pesanti e altre sostanze tossiche e pericolose" nonché il "test di disintegrazione".
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equivalente, tuttavia ad una prova condotta in una struttura di trattamento in scala reale, come
dispone la norma UNI EN 13432. Nell'allegato 8 il CIC dichiara che il test è stato eseguito
secondo un protocollo operativo elaborato dallo stesso CIC ad “implementazione degli standard
europei UNI EN 13432 e UNI EN 14045”. Il CIC dichiara che “tale protocollo ha acquisito le
indicazioni previste dall'UNI EN 13432 implementandole con un test su scala reale a mimesi di
quanto avviene negli impianti di compostaggio di taglia industriale e simulando il più possibile le
condizioni reali” e a valle di detta prova gli shopper sottoposti al test sono risultati non essere
compatibili con un processo di compostaggio municipale-industriale poiché il loro grado di
disintegrazione è risultato nullo.
43. Ne emerge, pertanto, l'oggettiva difficoltà scientifica ad interpretare la norma circa la
certificabilità della "biodegradabilità" e "compostabilità" degli imballaggi plastici, dato che i
principali test per determinare la biodegradabilità e la compostabilità delle materie plastiche si
svolgono in condizioni controllate di compostaggio (UNI EN 14855 e UNI EN 13432) e pertanto il
concetto di biodegradabilità a questo punto diventa sinonimo di velocità di biodegradazione e
sembrerebbe dover coincidere con il tempo di compostabilità previsto in un processo di
compostaggio industriale.
44. L’ISS rammenta quindi la propria attività sin dal 1990 in materia di biodegradabilità
relativamente ai sacchetti di plastica per asporto merci, e la metodologia proposta10 ed il fatto che
gli studi facevano emergere la necessità di fissare comunque una percentuale di biodegradazione in
un tempo accettabile predefinito.
L’ISS pertanto ritiene che sia necessario mantenere distinti i concetti di biodegradabilità e di
compostabilità e poter "graduare" la biodegradabilità, indicando valori di percentuali differenti da
raggiungere in tempi comunque prestabiliti. A titolo di esempio, l’ISS prospetta la possibilità di
identificare più gradi o fasce di biodegradabilità da certificare, come “facilmente biodegradabile”
(un manufatto che si biodegrada al 90% rispetto ad un materiale di riferimento, in un arco
temporale di sei mesi . v.i. norma UNI EN 13432), “mediamente biodegradabile” (un manufatto
che si biodegrada al 90% rispetto ad un materiale di riferimento, in un arco temporale di dodici
mesi), “scarsamente biodegradabile” (un manufatto che si biodegrada al 50% rispetto ad un
materiale di riferimento, in un arco temporale di trentasei mesi, rispecchiando sommariamente,
quindi, i processi biodegradativi di alcuni materiali di origine naturale).
Secondo l’ISS, la norma UNI EN 13432, nella nota del punto 5, ne tiene conto e dispone “che non
è necessario che la biodegradazione del materiale di imballaggio o dell'imballaggio sia
completata entro la fine del trattamento biologico in impianti tecnici ma può essere completata
successivamente durante l'utilizzo del compost prodotto”, vale a dire che se il compost prodotto da
materiale plastico rispetta i parametri di "fitotossicità e la caratteristica di disintegrazione", l'azione
biodegradativa può proseguire laddove detto compost viene impiegato ed esso va considerato
quindi conforme.
45. L’ISS, nel caso specifico posto alla sua attenzione dall’Autorità, osserva:
10 Ossia il metodo di Sturm modificato, che prevedeva l'accertamento della biodegradabilità in ambiente acquoso aerobico
utilizzando quale fonte di microorganismi un fango attivo prelevato da un impianto municipale per il trattamento delle
acque fognarie (come in ASTM D 5209).
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a) Per quanto attiene alla verifica delle asserite caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità
delle materie plastiche trattate con l'additivo chimico ECM11 contenute nei messaggi in
contestazione, con i richiami alla Direttiva 94/62/CE, alle certificazioni ed alle normative UNI EN
13432 e UNI EN 14995, l’ISS ritiene fondamentale e necessario mantenere distinti i concetti di
“biodegradabilità” e “compostabilità”. La biodegradabilità è un requisito necessario, ma non
sufficiente affinché un manufatto sia compostabile, mentre un manufatto può essere considerato
compostabile per il solo fatto di disintegrarsi in modo tale da non ostacolare il processo di
compostaggio stesso, ma non necessariamente tale fenomeno comporta la biodegradazione totale o
comunque ad alte percentuali, del manufatto stesso, in termini di produzioni di biossido di
carbonio, acqua e biomassa (vedi definizione norma UNI EN 13432). L’ISS ritiene quindi che le
materie plastiche additivate con ECM, in base alla documentazione fornita a riguardo, non
risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto non subiscono idoneo fenomeno di
disintegrazione, come richiede la sopracitata norma.
Per quanto riguarda la biodegradabilità di detti manufatti additivati con ECM essi risultano
biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del tipo di polimero di base, ma in tempi
piuttosto lunghi che sulla base delle ipotetiche fasce di biodegradabilità proposte dall’ISS
andrebbero a ricadere nella fascia “scarsamente biodegradabili”.
b) Per quanto attiene alla correttezza del raffronto operato tra i manufatti prodotti con l'additivo
chimico ECM e le bioplastiche "Mater-Bi” con specifico riferimento alle caratteristiche elencate
nella tabella comparativa presente sul sito internet www.italcombiodegradabile.com
(Biodegradazione, Riciclo, Proprietà, Performance, Processo, Ambiente, Profitti) e nella circolare
informativa inviata da Arcopolimeri, l’ISS non ritiene di propria pertinenza poter valutare la
veridicità della tabella comparativa che mette a confronto l'ECM con plastiche oxo-degradabili e
bioplastiche, tabella che oltre alla caratteristica di biodegradazione, confronta altre caratteristiche
come “riciclo, proprietà, performance, processo, ambiente e profitti” di cui vengono riportate
certificazioni ed affermazioni di periti e di produttori stessi di tali materiali posti in comparazione,
affermazioni alle quali l’ISS non può esimersi di prestare credibilità. Né può essere effettuata una
valutazione scientifica sulla base di divulgazioni e impressioni dei consumatori, allegate nella
documentazione agli atti, che sperimentano gli usi dei diversi sacchetti soprattutto in condizioni di
compostaggio domestico con risultati e giudizi soggettivi, più o meno soddisfacenti e/o deludenti
in base alla resa di tali imballaggi. L’ISS tuttavia ritiene doveroso, ai fini di una corretta
informazione, che il produttore specifichi chiaramente la tipologia del manufatto, il suo corretto
uso e ciclo di vita, l'esatta funzione e le corrette modalità del suo successivo e/o definitivo
smaltimento.
c) Per quanto attiene l'importanza di ogni altro elemento inerente le caratteristiche trattate con
l'additivo ECM utile in relazione alla valutazione del contenuto dei messaggi pubblicitari oggetto
del procedimento istruttorio, l’ISS ritiene che sarebbe dovere primario dell'industria fornire dati
trasparenti e supportati da basi scientifiche tali da garantire che i prodotti rispondano ai requisiti
delle diverse opzioni di gestione dei rifiuti a fine vita, inclusi, il compostaggio, il compostaggio
domestico, la degradazione nel suolo e/o nell'acqua (per cui a tutt'oggi non esistono a livello
europeo norme tecniche sulla compostabilità domestica o sulla biodegradabilità nel suolo)
11 In conformità alla Direttiva 94/62/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio CE sugli imballaggi e rifiuti di
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congiuntamente alla percentuale di degradabilità e/o biodegradabilità per indirizzare, in maniera
chiara, comprensibile ed inequivocabile, i giusti comportamenti dei consumatori.
3) Le argomentazioni delle parti
i) Le memorie di Novamont
46. Nelle sue osservazioni sulla consulenza tecnica dell’ISS, pervenuta in data 8 novembre 2010, e
nella sua memoria pervenuta in data 29 novembre 2010, Novamont ha affermato quanto segue.
In primo luogo, l’ISS avrebbe riconosciuto che le materie plastiche additivate con ECM non
risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto non subiscono idoneo fenomeno di
disintegrazione come richiede la norma (UNI EN 13432). Inoltre ne emergerebbe che i manufatti
additivati con ECM risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del polimero di
base, ma in tempi piuttosto lunghi che andrebbero a ricadere nella fascia “scarsamente
biodegradabile” e dalla stessa documentazione prodotta dalla Italcom i prodotti additivati con
ECM risultano biodegradati, in percentuali del tutto risibili12, tenuto conto che sia i waste bag sia
gli shopper sono sacchetti per la raccolta differenziata dell'umido destinati ad essere avviati ad
impianti di compostaggio industriale prodotti con PE (Polietilene), cui viene aggiunto l'additivo
ECM. Ciò dimostrerebbe il carattere ingannevole delle affermazioni di Italcom secondo cui un
“prodotto plastico contenente almeno l'1% di additivo ECM risulterà essere completamente
biodegradabile”.
47. Con riguardo alle asserite caratteristiche di conformità alla Direttiva 94/62/CE, l’ISS
sosterrebbe che solo il rispetto delle severe condizioni di cui alle norme tecniche, quali la EN
13432 (e la corrispondente norma UNI EN 13432, nell'ambito della quale è prevista, tra le altre
condizioni, la biodegradabilità del 90% del manufatto in un tempo massimo di sei mesi)
rappresenta una presunzione di conformità alla normativa. In caso contrario l'industria può
dimostrare aliunde la conformità alla normativa, ma sul punto la documentazione scientifica
fornita da Italcom apparirebbe priva di valore.
Con riguardo infine alle asserite caratteristiche di conformità alle norme tecniche, l’ISS
evidenzierebbe che i concetti di "biodegradabilità" e “compostabilità” sono privi di significato se
non vengono ancorati a precisi parametri quantitativi e l’ISS confermerebbe che la norma ISO
14855 - a cui sarebbero conformi i prodotti trattati con ECM secondo la comunicazione
promozionale di Italcom - descrive esclusivamente la metodologia per la misurazione della
biodegradabilità senza entrare nel merito della qualità della biodegradabilità, il che renderebbe
manifesta la scorrettezza ed ingannevolezza del messaggio, incluso il “Chiarimento Legale"
pubblicato sul sito internet di Italcom in cui si afferma che la norma UNI EN ISO 14855 deve
ritenersi equivalente alla norma UNI EN 13432 che, come invece confermerebbe l’ISS, non
stabilisce una procedura ma gli standard di riferimento che consentono di definire una materia
plastica come biodegradabile e/o compostabile. Lo stesso ISS sottolineerebbe come dichiarazioni
di biodegradabilità associate a manufatti plastici devono fare riferimento a standard che
definiscano il termine, le condizioni e anche i tempi, all'interno di un contesto di recupero del
rifiuto plastico, posto che, in mancanza di standard, il concetto di biodegradabilità sarebbe
aleatorio e fuorviante.
imballaggio e alle certificazioni ASTM D 5338/98, ASTM D 5209/91, ASTM D 5511, CEN 261085, ISO 14855.
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55
Risulterebbe dunque ingannevole tentare di far passare come biodegradabili e compostabili13
manufatti che non sono compostabili e sono solo “scarsamente biodegradabili”, a maggior ragione
quando ciò viene fatto appositamente e deliberatamente "ai fini della partecipazione a gare
d'appalto indette dagli enti pubblici” (cosi il “Chiarimento Tecnico” per la fornitura di manufatti
destinati ad essere introdotti in contesti di recupero del rifiuto plastico che esigono la conformità
agli specifici standard di compostabilità e biodegradabilità previsti dalla normativa di settore.
48. Le stesse considerazioni, secondo Novamont, varrebbero per la comparazione effettuata da
Italcom con le bioplastiche nella tabella comparativa, nonché da Arcopolimeri nella sua lettera
inviata alle amministrazioni pubbliche. Nella sua tabella comparativa, infatti, Italcom
affermerebbe che i prodotti trattati con ECM sarebbero "100% biodegradabili" al contrario di
prodotti come il Mater-Bi di Novamont. L’ISS, pur non pronunciandosi a riguardo, riterrebbe
invece doveroso ai fini di una corretta informazione che il produttore specifichi chiaramente la
tipologia del manufatto, il suo corretto uso e ciclo di vita, l'esatta funzione e le corrette modalità
del suo successivo e/o definitivo smaltimento, da cui deriverebbe l'incapacità della tabella
comparativa di Italcom di fornire un confronto pertinente tra le caratteristiche di prodotti concepiti
per diverse modalità di smaltimento.
ii) Le memorie di Italcom
49. Con le sue memorie pervenute in data 21 luglio e 29 novembre 2010 e con le sue osservazioni
sulla consulenza tecnica dell’ISS, Italcom ha sostenuto quanto segue.
La Direttiva n. 94/62/CE non contiene alcuna nozione o definizione tecnico-giuridica (unica
vincolante) né della biodegradabilità, né della compostabilità, come si ricava dalla lettura degli
artt. 3, 6, 7, 9 e 10 (questi ultimi demandano tali definizioni alle pertinenti norme armonizzate); in
particolare, l'art. 9 della Direttiva precisa inequivocabilmente che la rispondenza a determinate
norme fa presumere il rispetto della Direttiva e non afferma affatto che la Direttiva è rispettata se
sono rispettate le norme tecniche.
Italcom sottolinea poi, in merito alle norme UNI EN, che la Direttiva 98/34/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 22/06/1998 distingue tra “regole tecniche” e “norme”, definendo le
prime una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le
disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de jure o de
facto, per la commercializzazione e le seconde “una specificazione tecnica approvata da un
organismo riconosciuto ad attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui
osservazione non sia obbligato”. La Commissione CE ha elaborato e predisposto una guida14
relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e regole tecniche, da cui deriva (pp.
20 e segg.) la non obbligatorietà del rispetto della norma. Non sarebbe quindi corretto affermare
che un prodotto che non soddisfa i requisiti di cui alla norma EN 13432 non è conforme alla
Direttiva 94/62/CE o al Codice dell'Ambiente. Pertanto, si possono affermare:
– da un lato, l'assoluta equivalenza tra la metodologia prevista dalle varie norme EN 13432, EN
14995 e ISO 17088;
12 Ossia di una percentuale pari al 3,9% dopo 90 giorni per gli stopper in bioetilene.
13 Nello specifico senso previsto dalle norme in materia di imballaggi e, in primo luogo, dalla Direttiva 94/62/CE.
14 Direttiva 98/34/CE: Uno strumento di collaborazione tra le istituzioni e le imprese per assicurare il buon funzionamento
del mercato interno. Guida alla procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della società dell’informazione, su http://europa.eu.int/comm/enterprise/tris/
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56
– dall'altro, che la metodologia utilizzata dalla norma UNI EN 13432 è basata sull'applicazione
della metodologia dello standard UNI EN ISO 14855, difatti incorporata nel predetto schema di.
procedimento (tale è la norma tecnica);
– che la norma UNI EN ISO 14855 si riferisce e si intitola testualmente come segue (si legge nel
sito dell'UNI): “Determinazione della biodegradabilità aerobica ultima in condizioni di
compostaggio controllate”; misurando quindi la biodegradabilità;
– da ultimo, la norma EN 13432 in sede di prima stesura riportava dei parametri, poi
inopinatamente ed ingiustificatamente variati e in certe parti invertiti, ai quali l'ECM era conforme.
50. Anche da un punto di vista puramente scientifico, sarebbe errato sostenere che la definizione di
“biodegradabilità” e di “compostabilità” sono quelle previste dalla norma EN 13432 e che tale
norma nulla ha a che vedere con la ISO 14855, poiché la EN 13432 non ha alcun valore normativo
né è obbligatoria, a quanto dicono le Comunità Europee. Scientificamente la biodegradabilità si
definisce come attitudine di una sostanza organica a decomporsi per azione di processi biologici,
con velocità e completezza variabili e un polimero è biodegradabile se viene completamente
trasformato in anidride carbonica e acqua. Compostabile, invece, vuoi dire che non lascia residui
evidenti quando viene compostato, ovvero si disgrega in particelle minute, senza però essere
completamente trasformato in anidride carbonica e acqua. Tali definizioni si ritrovano peraltro
anche sul sito di Novamont. Inoltre, lo standard ISO 14855 indica la metodologia con la quale si
può definire "biodegradabile" un manufatto in plastica e che tale metodologia viene utilizzata
anche dalla EN 13432; si tratta quindi del sistema con il quale si determina la degradabilità della
plastica.
51. Per quanto concerne la tabella comparativa oggetto di contestazione nell’avvio del
procedimento (che costituirebbe la traduzione in italiano della tabella pubblicata in inglese dalla
società produttrice ECM sul proprio sito), le affermazioni in essa sarebbero comprovate dalla
documentazione scientifica allegata alle memorie, e proveniente da laboratori e operatori terzi,
mentre le affermazioni relative al MaterBi sono, in massima parte, provenienti dalla stessa
Novamont15. In merito alle affermazioni contenute nel messaggio su “proprietà”, “performance” e
“processo”, esse sarebbero suffragate da quanto riportato sul suo sito internet dalla Ceplast S.r.l.16,
società che è partner industriale di Novamont e nei cui impianti sarebbe stato originariamente
sviluppato il prodotto MaterBi.
52. Italcom in sintesi ritiene che:
a) l'affermazione di Novamont, nella sua memoria conclusiva, circa la non compostabilità
dell’ECM è fondata sull'applicazione della norma EN 13432, ma giuridicamente parlando tale
norma nulla ha a che vedere con il concetto di compost, di compostaggio e di compostabilità;
b ) indubbiamente i prodotti additivati con ECM sono biodegradabili, ed il processo di
biodegradazione, una volta iniziato, prosegue fino al suo completamento, ossia con il
raggiungimento dell'integrale biodegradazione;
15 Ad es., secondo Italcom, la non biodegradabilità dei film in MaterBi in superficie, sotterrati o in acqua sarebbe
affermata da Novamont quando sostiene che i propri prodotti sono compostabili, e la definizione di compostabilità esclude
appunto il trattamento in superficie, sotto terra o in acqua., mentre per la stessa Novamont Mater-Bi non assicurerebbe la
biodegradabilità al 100%, ma all’80%, suggerendo anche di evitare lo smaltimento in discarica.
16 http://www.biobag.com/biobag.html.
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c) l'affermazione relativa alla conformità alla Direttiva 94/62 tramite il rispetto della norma EN
13432 è errata, mentre la conformità dell'additivo ECM a tale Direttiva è dimostrata dalla copiosa
produzione scientifica in atti;
d) è errato affermare che i concetti di biodegradabilità e compostabilità sono privi di significato se
non vengono ancorati a precisi parametri quantitativi, che sarebbero identificati dalla norma UNI
EN 13432; l'assunto sarebbe errato perché esiste un preciso concetto e definizione giuridica di
entrambi tali termini, concetto e definizione che non fissano nel modo più assoluto parametri
quantitativi. Non sarebbe quindi possibile poter interpretare una norma giuridica, che è per
definizione cogente e vincolante, con una norma tecnica che invece per definizione non ha natura
né valore giuridico e non ha carattere vincolante.
50. Riguardo alla consulenza dell’ISS, Italcom osserva anzitutto che l’Istituto farebbe riferimento
alla metodologia di cui alla norma EN 13432, pur dopo aver affermato che si tratta di norma di
applicazione volontaria e non obbligatoria.
Italcom sostiene comunque che la consulenza riconoscerebbe e confermerebbe che le plastiche
additivate con ECM sono sicuramente soggette a biodegradazione (anche se in percentuali
variabili a seconda dei manufatti, tra il 4,8% e il 50,09%, come risulta dai test eseguiti con
riferimento temporale a 90 giorni) e confermerebbe confermata la validità scientifica dei test
effettuati da Italcom, sollevando invece dubbi sui test riportati da Novamont nella sua
segnalazione all’Autorità.
Riguardo al suggerimento dell’ISS di tre differenti soglie di biodegradabilità, Italcom ritiene che
tale affermazione sia da riferirsi anzitutto riferirsi alla "biodegradabilità in condizioni controllate di
compostaggio", e non alla biodegradabilità in quanto tale, poiché lo stesso ISS precisa che le
uniche norme esistenti, pur essendo norme di osservanza volontaria, si riferiscono solo a tale
preciso ambito. Ciò però non esaurisce affatto né il concetto di biodegradabilità, né l'utilizzo
dell'additivo ECM, poiché i sacchetti per utilizzo di rifiuti umidi in compostaggio, a cui si
riferiscono il caso in oggetto e la segnalazione di Novamont, non sono l'unico utilizzo delle
plastiche: il mercato di riferimento sarebbe invece quello degli additivi che rendono in genere le
plastiche biodegradabili.
In merito alla conclusione per cui i manufatti additivati con ECM sono senz'altro biodegradabili,
pur se scarsamente, ma non compostabili, Italcom ritiene che il termine “scarsamente" sia
giustificato da un'ipotesi formulata dall'Istituto stesso, ma che di sola ipotesi si tratta, data la
difficoltà di postulare conclusioni certe da un punto di vista scientifico.
Riguardo invece all’affermazione dell’ISS circa la non compostabilità dell’ECM, Italcom sostiene
che tale affermazione sia giustificata per la non disintegrabilità dei manufatti e tale non
disintegrabilità sarebbe "supportata" dal test del CIC, che tuttavia, si presterebbero a varie critiche
metodologiche. Inoltre, il termine "compostabilità" non sarebbe affatto sinonimo di
“disintegrabilità”, ma ha una definizione giuridica nell'art. 3, n. 9, della Direttiva 94/62, ed in
particolare nella definizione di “riciclaggio organico”, dove si individuano il trattamento aerobico
(compostaggio) o anaerobico (biometanazione), via microrganismi e, in condizioni controllate,
delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzati o
di metano. L'interramento in discarica non può essere considerato una forma di riciclaggio
organico, per cui se si intende per compostaggio quello che afferma la Direttiva 94/62/CE, ossia la
produzione di residui organici stabilizzati e metano, allora anche tale requisito è rispettato. L’ISS
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avrebbe invece utilizzato un concetto di "compostabilità" che non troverebbe corrispondenza né
nella normativa, né nella giurisprudenza17.
53. Italcom osserva poi che la documentazione prodotta da Novamont all’ISS si riferisce al
MaterBi puro, non essendo però questo il prodotto commercializzato dalla stessa società, bensì
prodotti realizzati additivando e miscelando il MaterBi. Inoltre, dalla stessa si evincerebbe che i
manufatti plastici realizzati con il Mater-Bi non sono compatibili con il flusso di riciclaggio.
54. In merito alla circolare pubblicitaria inviata da Arcopolimeri, Italcom precisa che la stessa,
relativa all'additivo ECM, è integralmente riferibile a Italcom, in quanto i distributori della stessa
non possono elaborare in proprio messaggi pubblicitari senza il preventivo assenso di Italcom;
peraltro, in tale lettera mancherebbe finanche ogni intento comparativo, essendovi solo
l'illustrazione di alcune proprietà tecniche.
iii) La memoria di Arcopolimeri
55. Nella sua memoria pervenuta il 13 luglio 2010, Arcopolimeri sostiene che le caratteristiche
dell’additivo ECM sono state riportate aderendo al contenuto di quanto comunicato alla società da
Italcom, che ha mostrato analisi svolte da quest’ultima e dalla ECM.
In ogni caso, i termini “biodegradabilità” e “compostabilità” non sono giuridicamente definiti da
alcuna fonte normativa, ma appartengono alla terminologia scientifica, nota agli addetti ai lavori
ma dotata di un certo grado di fluidità in quanto concetti in continua evoluzione quanto
all’effettivo contenuto e riferentisi ai biopolimeri che appartengono alle materie plastiche18.
Sinteticamente, può definirsi “biodegradabilità” il processo in base al quale un polimero viene
integralmente trasformato in anidride carbonica ed acqua, mentre si intende per “compostabilità” il
fenomeno per il quale un polimero, a seguito del processo di compostaggio, si disgrega in
particelle minute.
56. Arcopolimeri ha altresì sottolineato che, in virtù della sua attività di commercializzazione di
polimeri e tecnopolimeri, la concezione ed elaborazione del messaggio in esame non appartiene
alla società, bensì alla Italcom.
57. Per quanto concerne la circolare diffusa dalla società, essa non avrebbe alcun contenuto né
denigratorio, né comparativo del prodotto Mater Bi, in quanto Arcopolimeri si sarebbe limitata ad
illustrare le caratteristiche del prodotto, senza nulla aggiungere a quanto ripetutamente dichiarato
dalla stessa Novamont, ossia che detto prodotto non ha resistenza meccanica e si degrada solo in
impianti di compostaggio, ad alte temperature e non completamente, da ultimo nell'affermare la
conformità del proprio prodotto alla norma EN 13432 – versione del 2001 – e non alla norma ISO
14855; la procedura specificata dalla EN 13432 prevede infatti che il trattamento avvenga ad alte
temperature, come pure i risultati del test a cui è stato sottoposto il MaterBi non lasciano dubbi sul
fatto che detto polimero non si degradi completamente. La scarsa resistenza meccanica sarebbe
17 Italcom cita a riguardo la motivazione della sentenza del Tribunale di Primo Grado CE, Sez. IV, 10/09/2008 in causa T-
181/06 (che vedeva quale controparte la Repubblica Italiana), al punto 61, si legge testualmente che "come sottolineato
dalla Commissione, l'idea della distruzione è già contenuta nel termine «compostaggio», dato che il compostaggio è un
processo naturale di distruzione o di eliminazione dei prodotti organici”, nonché la motivazione della sentenza della Corte
di Gìustizia CE 01/03/2007 in causa C-176/05, e la motivazione della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ.
BRESCIA, sent. N. 1634 del 30/04/2010.
18 Arcopolimeri cita un’intervista del luglio 2007 rilasciata Tecnoplast dall’Amministratore Delegato di Novamont, D.ssa
Bastioli.
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59
evidente per il fatto stesso che i prodotti per imballaggio realizzati con MaterBi hanno
caratteristiche di resistenza simili a quelle della carta e non a quelle della plastica.
Analogamente, per l'additivo ECM Arcopolimeri si sarebbe limitata ad illustrarne le
caratteristiche, senza neanche operare una comparazione, ma limitandosi a precisare che detto
prodotto ha caratteristiche diverse dal Mater Bi, usando in particolare l'aggettivo qualificativo
"diverso", che si limita ad esprimere una non equivalenza, senza alcun giudizio di valore o
qualitativo. Per di più, nella comunicazione in oggetto non vi sarebbe alcun invito ad utilizzare
l'ECM in luogo del Mater Bi o a non acquistare lo stesso, ma solo una manifestazione di
disponibilità ad illustrare detto additivo ECM qualora il destinatario fosse stato interessato ad
approfondire l'argomento. Non è stata dunque effettuata né comparazione, né denigrazione, né
altro che possa correttamente definire "ingannevole" o "comparativo" il contenuto della lettera in
oggetto, che ha infatti il tenore di una semplice descrizione di caratteristiche e non di un confronto,
fermo restando che finanche un confronto basato su dati obiettivi deve ritenersi lecito.
iv) La memoria di Ideal Plastik
58. Ideal Plastik, con comunicazione pervenuta il 12 agosto 2010, si è limitata a specificare che la
società nel commercializzare i propri shopper, in conformità con la normativa vigente in materia,
indica le caratteristiche del prodotto attendendosi a quanto certificato e documentato, in particolare
dalla documentazione inviata all’Autorità19.
IV. PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
59. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa via internet,
in data 30 novembre 2010 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del Decreto.
Con parere pervenuto in data 14 dicembre 2010, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio
pubblicitario in esame risulta ingannevole, ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto, sulla base delle
seguenti considerazioni:
– con riferimento alle caratteristiche di biodegradabilità e di compostabilità dell'additivo ECM, il
messaggio pubblicitario diffuso da Italcom via internet fornisce informazioni in modo ambiguo, in
quanto, mentre il professionista afferma che se un prodotto plastico contiene almeno l'1% di
additivo ECM rispetto al peso “l'intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile”',
invece, come sostenuto dall'Istituto Superiore di Sanità in data 25 ottobre 2010, “i manufatti
additivati con ECM risultano biodegradabili in percentuali variabili, in funzione del polimero di
base, ma in tempi piuttosto lunghi che andrebbero a ricadere nella fascia scarsamente
biodegradabile”; lo stesso dicasi con riferimento alla caratteristica di compostabilità, in quanto,
come sostenuto dall'ISS sempre con apposita relazione in data 25 ottobre 2010, "le materie
plastiche additivate con ECM non risultano compatibili con il processo di compostaggio in quanto
non subiscono idoneo fenomeno di disintegrazione come richiede la ... norma”;
– come si ricava dalla documentazione versata in atti, e, in particolare, dalla relazione tecnica
dell'ISS, con riferimento alle caratteristiche di conformità alla normativa comunitaria del prodotto
pubblicizzato – “per quanto attiene la biodegradabilità, non ci sono dati e tempi specificati e
19 Valutazione tecnica del notaio Mary F. Babic per conto della ChemRiskService, dalla ECM BioFilms Inc. e dal
Dipartimento di Ingegneria dei Materiali e della Produzione dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
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verificabili”- il messaggio pubblicitario in esame fornisce in modo ambiguo le relative
informazioni, e lo stesso dicasi riguardo alle caratteristiche di conformità alla normativa tecnica,
laddove “per quanto attiene alla biodegradabilità in base alla norma 180 14855 non ci sono dati e
tempi specificati e verificabili”; inoltre, la testé citata norma, riferita al prodotto ECM, “descrive
esclusivamente la metodologia per la misurazione della biodegradabilità senza entrare nel merito
della qualità della biodegradabilità”;
– pertanto, il messaggio pubblicitario in esame, in quanto non contiene adeguate informazioni in
ordine alle caratteristiche del prodotto pubblicizzato, risulta idoneo ad indurre in errore i soggetti
ai quali è rivolto o da esso raggiunti sulle caratteristiche essenziali del prodotto pubblicizzato e, a
causa della sua ingannevolezza, pare suscettibile di pregiudicare il comportamento economico dei
destinatari.
V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
60. Oggetto di valutazione sono i claim circa le proprietà dell’additivo ECM di rendere
biodegradabili le materie plastiche per i quali viene utilizzato, ed in particolare determinati
prodotti plastici, quali i sacchetti per la spesa acquistati dalle imprese operando nella distribuzione
di prodotti di consumo.
61. Nella sua consulenza resa all’Autorità, l’ISS ha evidenziato come non esista in sede scientifica
una definizione univoca di biodegradabilità, dal momento che trattasi di un processo a cui sono
sottoposte tutti i materiali in un arco di tempo più o meno lungo. Né le normative vigenti
consentono al momento di individuare con certezza una nozione di biodegradabilità che sia
univoca ed alla quale fare riferimento in sede di comunicazioni commerciali.
62. In questa sede, la valutazione dei messaggi pubblicitari, ai sensi del Decreto, deve essere svolta
in relazione non già alla correttezza scientifica –di difficile determinazione, come evidenziato
dall’ISS – bensì al contenuto informativo che gli stessi veicolano ai destinatari dei prodotti a cui si
riferiscono i messaggi stessi.
Nel caso specifico, i messaggi non si limitano a descrivere dal punto di vista prettamente tecnicoscientifico
le caratteristiche dell’additivo ECM; inoltre, benché gli stessi siano indirizzati
direttamente ai produttori di materie plastiche che risultano gli utilizzatori dell’additivo per la
produzione di prodotti in plastica, essi – indirettamente – sono rivolti anche agli acquirenti dei
prodotti in plastica contenenti l’additivo ECM. Inducono a tale valutazione:
a) il contenuto dei messaggi stessi, ed in particolare quello di Italcom, con i riferimenti allo
smaltimento dei prodotti ed alle normative su imballaggi e rifiuti di imballaggio;
b) il riferimento, nel sito di Italcom, a bandi di gara da parte di società incaricate dello smaltimento
rifiuti per conto di enti pubblici territoriali;
c) la circostanza per cui la caratteristica stessa dell’additivo oggetto dei claim (ossia la
biodegradabilità) assume rilevanza solo in funzione dell’utilizzo del prodotto finale in plastica.
63. La decodifica dei messaggi in esame deve tenere conto del fatto che anche per i destinatari
diretti degli stessi (ossia gli utilizzatori dell’additivo che sono in primo luogo produttori di materie
plastiche), ancorché si tratti di soggetti dotati di specifiche conoscenze settoriali, è difficile
comprendere la veridicità o meno dei claim prestazionali dell’additivo, in ragione della
complessità delle questioni sottese a tali vanti. Si è, infatti, riscontrato come persino un istituto
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61
specializzato e con consolidata esperienza nello studio della materia, quale l’ISS, in assenza di
prove di laboratorio, non abbia potuto esprimersi con certezza sull’accuratezza degli studi
scientifici addotti a sostegno delle proprietà del prodotto pubblicizzato. A maggior ragione, gli
acquirenti del prodotto stesso sono vincolati a fare affidamento alle affermazioni contenute nei
messaggi.
63. In tale ottica, si osserva che le caratteristiche vantate riguardano un aspetto di particolare
impatto, investendo, come ha evidenziato l’ISS, problematiche di tipo ambientale particolarmente
sentite sia dai produttori di materie plastiche, sia dagli acquirenti dei prodotti in plastica,
soprattutto quando tali prodotti interessano il processo di smaltimento dei rifiuti, con un notevole
impatto potenziale sull’ambiente. Le caratteristiche vantate sono, in tale ottica, di particolare
importanza, in quanto tendono a qualificare il manufatto prodotto con l’additivo ECM con una
particolare caratteristica, vale a dire un ridotto impatto ambientale nel tempo. Tale caratteristica,
proprio per la sua importanza, tende a sua volta ad essere vantata - spesso negli stessi termini ed
enfasi - dagli stessi produttori di materie plastiche nei confronti degli utilizzatori finali, siano essi
enti pubblici incaricati dello smaltimento dei rifiuti (si veda a riguardo i bandi contenuti nel sito di
Italcom) oppure società di distribuzione commerciale (acquirenti dei sacchetti shoppers) a diretto
contatto con i consumatori finali, anch’essi sempre più sensibile ai claim di tipo ambientale.
Pertanto, i vanti prestazionali dell’ECM, ed in particolare le affermazioni di “biodegradabilità” e
“compostabilità”, hanno una valenza particolarmente rilevante, essendo volti a qualificare come
idonei alla tutela dell’ambiente tutti i prodotti che ne fanno utilizzo.
64. Come ha correttamente osservato l’ISS, i vanti di “biodegradabilità” dei prodotti trattati con
ECM devono essere precisi, circostanziati e non generici20, stante l’assenza di un concetto
scientifico e giuridico universalmente condiviso sul significato del termine. L’ISS nella sua
consulenza ha infatti evidenziato che il concetto di “biodegradabilità”, in quanto tale e senza
specificazioni, riguarda un mero processo naturale che investe tutti i materiali ed ha quindi ritenuto
auspicabile l’indicazione nelle comunicazioni commerciali da parte delle aziende del settore di
condizioni e tempi in cui si verifica la vantata biodegradazione dei materiali plastici. Tale
auspicabilità diventa obbligo per l’operatore commerciale che utilizzi il vanto di biodegradabilità
con riferimento ad un additivo per prodotti in plastica di ampia diffusione e per i quali eventuali
proprietà di accelerata decomposizione e di ridotto impatto ambientale assumono una particolare
importanza.
65. Analoghe considerazioni, come emerge anche dalla consulenza dell’ISS, devono svolgersi per
il termine “compostabilità”, dal momento che lo stesso Istituto chiarisce che per “plastica
compostabile” si intende un materiale che si biodegrada più velocemente e in condizioni
controllate senza l’utilizzo di alte temperature, mentre si possono definire “compostabili in
strutture di trattamento aerobico municipali o industriali” le plastiche che si biodegradano molto
velocemente in condizioni ed in strutture specifiche.
20 La crescente rilevanza di vanti prestazionali che fanno leva sulle caratteristiche di compatibilità ambientale dei prodotti
(c.d. claim ambientali) – in considerazione della accresciuta attenzione verso le problematiche ambientali - e
conseguentemente la necessità che detti vanti siano sufficientemente chiari e non ambigui, specifici e non generici, nonché
supportati da puntuale evidenza scientifica costituisce oramai un dato acquisito e consolidato. Cfr. inter alia, EC
Commission Guidance on the implementation of directive 2005/29/EC on unfair commercial practices, 3 dicembre 2009,
(SEC(2009)1666), § 2.5; ICC Advertising and marketing Communication Practice – Consolidated ICC Code – 2006,
Chapter E – Environmental Claims in Marketing Communication.
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Lo stesso ISS, come si è descritto, ha ritenuto “doveroso, ai fini di una corretta informazione”, che
il produttore dell’additivo specificasse la tipologia del manufatto la cui produzione utilizza
l’additivo ECM, il suo corretto uso e ciclo di vita, l’esatta funzione e le corrette modalità del suo
smaltimento.
66. La necessità di qualificare biodegradabilità e compostabilità con le informazioni aggiuntive su
condizioni e tempi in cui si verificano le prestazioni pubblicizzate diviene maggiormente
importante in presenza di affermazioni particolarmente enfatiche, quali quelle presenti sui
messaggi in esame (“L’additivo ECM fa sì che Packaging e prodotti plastici siano completamente
biodegradabili”; “se un prodotto plastico contiene almeno l’1% di additivo ECM, rispetto al peso,
l’intero prodotto risulterà essere completamente biodegradabile”). Infatti, come accennato, gli
acquirenti dell’additivo ECM tendenzialmente riversano nei comunicati e messaggi pubblicitari
diretti alla propria clientela l’enfasi sulla biodegradabilità dei prodotti trattati con ECM che
possono trovare nei messaggi di Italcom e degli altri soggetti che commercializzano tale additivo.
67. La relazione di consulenza dell’ISS, al contrario, ha mostrato come, in base alla
documentazione esaminata, i manufatti addittivati con ECM risultano biodegradabili in tempi
lunghi, facendoli ricadere nella categoria “scarsamente biodegradabili”. Ancorché tale categoria
sia solo ipotetica e frutto di una mera proposta operativa dell’ISS, essa include i prodotti che
risultano biodegradabili in tempi più lunghi rispetto alle altre due categorie individuate dall’ISS.
Ciò fa sì che i messaggi di Italcom sul proprio sito, la circolare pubblicitaria diffusa dalla società
Arcopolimeri, e le scritte apposte sui sacchetti di plastica venduti dalla società Ideal Plastik
risultino ingannevoli, in quanto l’affermazione di biodegradabilità, se da un lato è ripetutamente
enfatizzata (“completamente biodegradabile”), dall’altro non risulta adeguatamente qualificata; ed
invero, dati i tempi lunghi per la biodegradazione del materiale plastico additivato con l’ECM, il
termine “biodegradabile” è idoneo a far ritenere ai produttori di materie plastiche ed indirettamente
agli acquirenti di manufatti trattati con ECM che gli stessi abbiano un impatto ambientale ridotto
in ragione della completezza e rapidità della biodegradazione degli stessi.
Analoghe considerazioni devono svolgersi per i riferimenti alla compostabilità, aspetto sul quale la
consulenza dell’ISS riporta seri dubbi, in particolare riguardo alla compatibilità dei prodotti con
ECM con sistemi compostaggio industriale.
68. Per quanto concerne la comparazione effettuata tra l’additivo ECM e le bioplastiche Mater-Bi,
agli atti, anche in ragione di quanto indicato dall’ISS, non vi sono elementi sufficienti per
affermarne univocamente la non correttezza. Tuttavia, senza svolgere considerazioni in merito
all’esattezza scientifica delle affermazioni comparative contenute nei messaggi - considerazioni
che non attengono ai compiti attribuiti all’Autorità – si rileva che anche in sede di comparazione
fra prodotti concorrenti, con il chiaro intento di mostrare la superiorità del prodotto reclamizzato,
si rende necessaria l’indicazione di informazioni in merito a condizioni e tempi in cui si verificano
le prestazioni (in termini di biodegradabilità) a cui la comparazione si riferisce, specificazioni che
siano idonee a fornire ai destinatari dei messaggi informazioni utili per comprendere la reale
portata dei vanti.
69. Riguardo all’attribuzione della responsabilità delle affermazioni contenute nei messaggi diffusi
da Arcopolimeri e da Ideal Plastik, si osserva che la mera trascrizione di quanto riportato altrove
dal distributore dell’additivo ovvero, come nel caso di Arcopolimeri, il controllo di Italcom sui
contenuti della comunicazione commerciale del sub-distributore esclusivo, non valgono ad
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escludere la responsabilità dei due professionisti circa le affermazioni contenute negli stessi
messaggi. Incombe infatti all’operatore pubblicitario l’obbligo di verificare la correttezza e
completezza delle informazioni diffuse nell’ambito della propria attività promozionale,
richiedendo se del caso opportune precisazioni al soggetto che fornisce tali informazioni e non
limitandosi a riportare pedissequamente quanto indicati da quest’ultimo.
70. Pertanto, i messaggi pubblicitari diffusi da Italcom, Arcopolimeri e Ideal Plastik sono da
considerarsi ingannevoli in violazione 2 e 3 del Decreto.
VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
71. Ai sensi dell’art. 8, comma 9, del Decreto, con il provvedimento che vieta la diffusione della
pubblicità, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a
500.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.
72. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei
criteri individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 8, comma
13, del Decreto: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per
eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni
economiche dell’impresa stessa.
73. Nel caso di Italcom si tiene conto delle dimensioni dell’impresa, che ha registrato un fatturato
pari a 648.000 euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ampia in quanto avvenuta
tramite internet. Con riguardo alla durata della violazione, dato che dagli elementi disponibili in
atti risulta che la pubblicità è stata diffusa dal marzo 2009 ed è tuttora in diffusione.
Si ritiene pertanto congruo irrogare ad Italcom una sanzione pari a 40.000 € (quarantamila euro).
74. Nel caso di Arcopolimeri si tiene conto delle dimensioni dell’impresa, che ha registrato un
fatturato pari a 9,6 milioni di euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ridotta in quanto
limitata ad una circolare pubblicitaria inviata ad un solo acquirente potenziale, nonché della durata
della violazione, dato che dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa
una sola volta nel 2009.
Si ritiene pertanto congruo irrogare ad Arcopolimeri una sanzione pari a 20.000 € (ventimila euro).
75. Nel caso di Ideal Plastik si tiene conto delle dimensioni dell’impresa, che ha registrato un
fatturato pari a 6,8 milioni di euro, della diffusione del messaggio, da considerarsi ridotta in
quanto, come risulta dagli atti, limitata a due sacchetti diffusi nel 2009, nonché della durata della
violazione, dato che dagli elementi disponibili in atti risulta che la pubblicità è stata diffusa in un
arco di tempo limitato nel 2009.
Si ritiene pertanto congruo irrogare ad Ideal Plastik una sanzione pari a 20.000 € (ventimila euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
sulla base delle considerazioni suesposte, che i messaggi pubblicitari in esame risultano
ingannevoli in quanto privi delle specificazioni necessarie in merito alle effettive caratteristiche
delle proprietà di biodegradabilità delle materie plastiche indotte dall’utilizzo dell’additivo ECM;
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DELIBERA
a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi da Italcom
S.r.l. Arcopolimeri S.r.l. ed Ideal Plastik S.r.l. costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in
motivazione, una pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 2 e 3 del Decreto, e ne vieta l’ulteriore
diffusione.
b) di irrogare alla società Italcom S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 40.000 €
(sessantamila euro);
c) di irrogare alla società Arcopolimeri S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 €
(ventimila euro);
d) di irrogare alla società Ideal Plastik S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 €
(ventimila euro).
Le sanzioni amministrative di cui alle precedenti lettere b), c) e d) devono essere pagate entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la
sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 8, comma 12, del Decreto, in caso di inottemperanza alla presente delibera
l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un
periodo non superiore a trenta giorni.
A tal fine si chiede a Italcom S.r.l., entro il termine di trenta giorni dalla notifica del presente
provvedimento, di comunicare all’Autorità le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui
al punto a) della presente delibera.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
BOLLETTINO N. 51 DEL 17 GENNAIO 2011
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art.
135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio
2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 8, comma
2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di
centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà